Zone proprie e improprie nel piano casa del Veneto

06 Ott 2025
6 Ottobre 2025

Il TAR Veneto sottolinea che la nozione di “zona propria”, nell’applicazione della normativa della Regione Veneto sul cd. Piano Casa, si basa sulle precisazioni contenute nella circ. n. 1/2014, dovendosi intendere quelle zone aventi analoga destinazione analoghe caratteristiche insediative.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Si cita solo(visto che la circolare contiene diversi punti in cui si fa riferimento) cosa dice la circolare n. 1 del 2021- con rif. all’art. 6 co. 2

    Sia l’edificio che genera l’ampliamento, che l’ampliamento da questi generato, devono insistere in zona territoriale omogenea propria. Per “zona territoriale omogenea propria” deve intendersi sia la zona territoriale omogenea secondo la definizione tradizionale riconducibile al noto decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 che le zone di territorio aventi analoga destinazione e analoghe caratteristiche insediative. Ciò significa che gli ampliamenti possono essere realizzati in zone di completamento edilizio con riferimento a fabbricati in zona di espansione e viceversa, aventi analoga destinazione d’uso (residenziale), mentre non possono avvenire contaminazioni, per esempio, tra zone di completamento o di espansione residenziale e zone agricole o zone produttive; ugualmente, attese le caratteristiche specifiche del centro storico, non vi possono essere eseguiti ampliamenti
    di fabbricati edificati in zone di completamento o di espansione.
    L’ultimo periodo del comma 2 dispone infine che, qualora per l’edificio che genera l’ampliamento, la strumentazione urbanistica comunale individui una specifica destinazione d’uso, anche la parte che verrà ampliata, deve mantenere la stessa destinazione d’uso dell’edificio che ha generato l’ampliamento. A solo titolo di esempio, se l’edificio che genera l’ampliamento ha una destinazione ricettiva, anche la parte ampliata dovrà mantenere tale destinazione d’uso.

    Poi anche il richiamo all’art. 7 co. 7.

    Comma 7 – Il settimo comma chiarisce che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria.
    La verifica circa la compatibilità dell’intervento, rispetto alle previsioni urbanistiche, compete al Comune, al quale è altresì demandata una valutazione complessiva che tenga conto di molteplici fattori quali la presenza di parcheggi, di aree a verde, dell’adeguatezza della rete infrastrutturale e viaria e del rispetto degli standard urbanistici o prevedendone un loro adeguamento, al fine di garantire un corretto inserimento dell’intervento nel tessuto urbano.
    Nel caso in cui l’edificio oggetto di intervento di demolizione e ricostruzione sia ubicato in zona impropria, con esclusione delle zone agricole, il Comune può consentire il cambio di destinazione d’uso dell’immobile ricostruito, sempreché tale destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona. La finalità della norma mira evidentemente a incentivare una riconversione funzionale di edifici che sono del tutto incompatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, individuando altre possibili soluzioni al fine di consentirne una nuova valorizzazione, passando necessariamente attraverso una
    loro integrale demolizione.

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