Contrasto tra PP.AA. nei procedimenti VIA/VAS e progetti attuativi del PNIEC
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di procedimento di VIA/VAS, la richiesta del Ministero dell’ambiente di rimettere la soluzione della questione alla valutazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis l. 400/1988, costituisce un atto idoneo a far venir meno l’inerzia del Ministero, con conseguente improcedibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento. Ai fini del superamento del contrasto tra PP.AA., l’ordinamento non prevede uno strumento diverso da quello previsto dalla lett. c-bis cit., costituito dal deferimento al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.
La delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi della lett. c-bis cit., costituisce un atto autonomo di alta amministrazione che armonizza gli interessi pubblici contrastanti e conclude il relativo procedimento amministrativo di VIA.
L’art. 8, co. 1 del codice dell’ambiente (nella versione vigente prima delle modifiche apportate dal d.l. 153/2024, come convertito dalla l. 191/2024), nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza, nonché un criterio di priorità con riferimento ai progetti attuativi del PNIEC aventi maggiore valore di potenza installata o trasportata, non vale a derogare alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti, né risulta incompatibile con tale disciplina.
Anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 153/2024 cit., va ribadita la perdurante vigenza del principio di perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti di VIA, con la precisazione che i progetti non prioritari devono comunque essere posti in istruttoria, nei limiti della quota di loro pertinenza, ma non possono assumere precedenza sui prioritari solo perché presentati per primi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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