Soccorso istruttorio nei pubblici appalti e DGUE

27 Apr 2026
27 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, il soccorso istruttorio - strumento di leale collaborazione con cui la Stazione appaltante chiede al concorrente, in presenza di carenze formali e ferma l’immodificabilità della propria offerta, di sanare, integrare o chiarire la documentazione presentata in gara - costituisce espressione di sovraordinati princìpi di matrice europea, quali tutela della concorrenza, massima partecipazione e proporzionalità. Tale istituto mira ad evitare che eventuali irregolarità o inadempimenti, meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse della stessa Stazione appaltante, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili. Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le garanzie sostanziali (come il possesso dei requisiti prescritti dalla legge di gara), in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano nessun concorrente a discapito degli altri e pertanto non possono avere portata espulsiva.

Ai sensi dell’art. 56, par. 3, della dir. 2014/24/UE, il soccorso istruttorio può essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione di gara, con l'unico limite del rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. In tale solco si colloca l’art. 101 d.lgs. 36/2023, che amplia l’ambito applicativo del soccorso istruttorio fino al confine tracciato dalla disposizione europea.

L’art. 101 cit. si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa. La regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, co. 2-bis l. 241/1990) – ha visto riconosciuta (e accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici il quale vi dedica una autonoma disposizione e ne amplifica l’ambito, la portata e le funzioni, superando, altresì, talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa.

Anche la completa omissione del DGUE è suscettibile di soccorso istruttorio (cd. integrativo o completivo) in presenza di una domanda di partecipazione alla gara debitamente firmata, posto che viene in rilievo un’autodichiarazione che ha funzione semplificativa degli oneri amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara e che l’art. 101, co. 1, lett. a d.lgs. 36/2023 prevede che si possa “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”. L’utilizzo della congiunzione “o”, con valore disgiuntivo, serve a coordinare due frammenti dell’enunciato avvertiti come alternativi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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