Comunicazione dei motivi ostativi e revoca
Il TAR Veneto precisa che l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non si applica nei casi di revoca del provvedimento, non trattandosi di procedimento su istanza di parte, anche se può essere che lo stesso trovi la propria fonte in una richiesta del privato. Inoltre, per poter essere considerata una mancanza “rilevante” il privato deve allegare o comunque indicare quali sarebbero stati gli elementi che avrebbe usato per contestare la comunicazione dei motivi ostativi, se la stessa fosse stata effettuata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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