Cosa succede se la conferenza di servizi istruttoria sfora i termini previsti dalla legge?

23 Dic 2025
23 Dicembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che nell’ambito della conferenza di servizi istruttoria, le conseguenze di legge circa il mancato rispetto dei termini (ossia la formazione del silenzio assenso e l’inefficacia degli atti adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 14-bis, co. 2, lett. c l. 241/1990) pertengono ai pareri endoprocedimentali. Diversamente, la determinazione finale è adottabile anche dopo il decorso del termine di conclusione del procedimento, in quanto la P.A. procedente non perde, alla scadenza, il potere di provvedere, specie ove oggetto della conferenza sia la proposta di un accordo urbanistico, per definizione non coercibile né perfezionabile tramite silenzio-assenso. Pertanto, l’atto finale di esito negativo intervenuto dopo la scadenza dei termini non è per ciò solo illegittimo o inefficace, non dovendosi confondere la decisione finale con i pareri endoprocedimentali.

Il decorso del termine per l’adozione della determinazione conclusiva non è, tuttavia, privo di effetti, abilitando la parte interessata ad attivare i rimedi avverso il silenzio, eventualmente dimostrando l’insorgenza di un danno da ritardo, e impedendo alla P.A. procedente, per converso, di tenere conto degli apporti endoprocedimentali tardivi, in quanto “inefficaci”.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Non so se sia pertinente- In effetti manca l’indicazione di un termine per il rilascio del provvedimento dopo la chiusura della conferenza; a mio avviso, la modifica dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001 incide oggi anche in via suppletiva.

    La regione aveva tentato di rimediare a tale vuoto, con l’art. 6bis della lr n. 55/2012

    [Art. 6 bis. – Disposizioni per l’applicazione delle procedure di sportello unico per le attivitĂ  produttive.
    1. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 7, commi 1 e 2, del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 7, comma 3, il richiedente può presentare istanza alla struttura provinciale o della Città metropolitana competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010, non sia stato comunicato l’avvio della conferenza dei servizi entro i termini dell’articolo 7, comma 1. ]

    ARTICOLO POI DICHIARATO INCOSTITUZIONALE – Sentenza 247/2020

    La legge regionale in esame determinerebbe, quindi, un aggravamento procedimentale poichĂ© escluderebbe l’applicazione della regola del «silenzio assenso», che consente la chiusura certa del procedimento, prevedendo l’attivazione di una conferenza di servizi al fine non di definire il procedimento ma di individuare le modalitĂ  per la sua eventuale prosecuzione.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Anonimo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC