Dimezzato, da 12 a 6 mesi, il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio o autotutela

09 Dic 2025
9 Dicembre 2025

Con la l. 2 dicembre 2025, n. 182 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 281 del 03.12.2025), che entrerà in vigore il 18.12.2025, è stata approvata la legge recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

La legge è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-03&atto.codiceRedazionale=25G00190&elenco30giorni=false.

È una legge lunga, di 74 articoli, che interviene sulle materie più disparate e che meriterà un’attenzione particolare da parte degli interpreti.

Eclatante – per gli operatori del diritto amministrativo – è l’art. 1 l. cit., che dimezza il termine per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, o autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, da 12 a 6 mesi.

Post di Alberto Antico – avvocato

5 replies
  1. Anonimo says:

    Concessione edilizia rilasciata su presupposti di fatto non veritieri

    Un aspetto positivo, tuttavia, emerge dalla pronuncia del Consiglio di Stato. In un passaggio della sentenza, infatti, si afferma che:

    “È inoltre irrilevante che il Comune avrebbe potuto accertare autonomamente, in sede istruttoria, l’esistenza di precedenti provvedimenti repressivi. L’autotutela, ricorda il Collegio, è proprio lo strumento attraverso cui l’Amministrazione rimedia ai propri errori.”

    Consiglio di Stato, sentenza 2 gennaio 2026, n. 34

    La sentenza appare rilevante anche sotto il profilo dello stato legittimo dell’immobile, con particolare riferimento all’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, ponendo l’attenzione sull’ultimo titolo edilizio rilasciato e sulla sua mancata verifica in relazione alla preesistenza di abusi o provvedimenti repressivi.

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Ci sono aspetti che francamente sono inaccettabili. Nella relazione alla norma, o, più precisamente, secondo i proponenti della modifica, si sostiene che la procedura dovesse comunque transitare attraverso gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, con i relativi tempi, coordinamenti e complessità propri della conferenza di servizi, e che l’intervento normativo sia volto a superare una rigidità che nel tempo avrebbe penalizzato tecnici e amministrazioni. Tale affermazione, appare non convincente, poiché non è dato comprendere quale concreta penalizzazione derivi dalla convocazione della conferenza di servizi, anche considerando che essa potrà di fatto, essere comunque attivata.

    La presenza del vincolo non viene più qualificata come ostacolo assoluto, ma assume rilievo solo in caso di mancanza degli atti di assenso delle autorità competenti. Ne deriva che l’asserita semplificazione si risolve nel trasferimento dell’onere procedimentale sul tecnico incaricato, chiamato a reperire autonomamente tutti i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso necessari al di fuori di un coordinamento unitario. In tal modo, non vengono ridotti né i tempi né la presunta “complessità” del procedimento, ma si modifica esclusivamente il soggetto su cui ricade la responsabilità del coordinamento, senza un effettivo superamento delle presunte criticità dichiarate.
    E’ davvero un cambiamento che apre a una lettura più coerente del principio di semplificazione? Auguri

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Il termine di 6mesi è in linea con l’art.8 co.10 del D.lgs n.190/2024, oppure hanno rimediato ad un errore? mi sa che non avevano capito che il 21nonies parlava di un anno…

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Anche la modifica all’art 20 co.8 del dpr 380/2001 sul silenzio assenso, è rilevante. Tutte modifiche che hanno una linea: non semplificare come si propaganda, ma caricare gli uffici

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Anonimo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC