Il cd. DASPO urbano
Il TAR Palermo ha affermato che il cd. DASPO urbano è una fattispecie tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia d’intervento alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza, ogni oltre ragionevole dubbio, che le condotte siano ascrivibili ai destinatari dello stesso, ma appunto una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità.
L’art. 13-bis, co. 1 d.l. 14/2017, come convertito dalla l. 48/2017 attribuisce all’Autorità di p.s. il potere di adozione del DASPO urbano nei confronti di varie categorie di soggetti, tra i quali (per quanto interessava il caso di specie) anche coloro che siano stati (semplicemente) denunciati negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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