Il termine di 12 mesi per l’autotutela è troppo breve, in presenza di interessi sensibili?

31 Ott 2024
31 Ottobre 2024

Il Consiglio di Stato, con la sentenza non definitiva n. 8296/2024, ha solleva una questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, per contrasto con gli artt. 3, co. 1; 9, co. 1-2; 97, co. 2 e 117, co. 1 Cost. con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), nonché 5, lett. a) e c) della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. 1° ottobre 2020, n. 133) nella parte in cui, a fronte di un provvedimento a carattere autorizzativo (quale, nel caso di specie, l’attestato di libera circolazione di un’opera) ma incidente su un interesse sensibile e di rango costituzionale come la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, prevede, per l’adozione del provvedimento di annullamento, il rispetto di un limite temporale fisso di dodici mesi (e non, invece, il rispetto del termine flessibile “ragionevole” previsto in generale dalla medesima disposizione).

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. non def. Cons. St. n. 8296-2024

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