Il termine di 18 mesi di cui all’art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990 non è retroattivo
Il TAR Basilicata ritiene che l'art. 21 nonies, comma 1, L. n. 241/1990, nella parte in cui statuisce il termine di 18 mesi per l'autotutela, si applichi solo ai provvedimenti di autotutela di provvedimenti di primo grado emanati dopo l’entrata in vigore di tale norma, cioè emanati dopo il 28.8.2015, mentre per quelli precedendi vale il "termine ragionevole" di cui alla precedente formulazione normativa.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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