Onere motivazionale rispetto alle osservazioni del privato
Il TAR Veneto ha affermato che nel procedimento amministrativo il dovere di esame delle memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e/o del preavviso di rigetto non comporta l’obbligo di confutazione analitica delle allegazioni presentate, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda, nella sostanza, percepibili le ragioni in base alle quali la P.A. procedente ha ritenuto di non poterle accogliere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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