Per applicare un D.A.S.P.O. è necessario l’accertamento delle responsabilità del singolo in un qualche episodio di violenza

29 Ott 2014
29 Ottobre 2014

Il c.d. D.A.S.P.O.  è la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, ai sensi dell’art. 6, 1° comma della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Il TAR Toscana, pur ribadendo che si tratta di un provvedimento ampiamente discrezionale, sottolinea la necessità che sia supportato da una adeguata istruttoria e da una idonea motivazione, relative all’accertamento delle responsabilità del singolo in un qualche episodio di violenza.

Si legge nella sentenza n. 1568 del 2014: " 3) “Il ricorso è fondato, con particolare riferimento alle censure formulate nel primo motivo e deve pertanto essere accolto, in conformità con quanto già recentemente deciso da questa Sezione in controversie riguardanti provvedimenti aventi contenuto sostanzialmente identico a quello impugnato nel presente giudizio (cfr., tra le altre, le sentenze n. 393 e n. 403 del 28 febbraio 2014).

La giurisprudenza del Giudice amministrativo e della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 6 ottobre 2011 n. 1463) ha sottolineato, da tempo, l’elevata discrezionalità che la norma attributiva del potere riconosce all’Amministrazione, ai fini dell’individuazione dei possibili destinatari della misura di prevenzione: “la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. D.A.S.P.O.) può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto in vista della tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo, anche solo potenziale, di lesione; con la conseguenza che il divieto di accesso  negli stadi non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 25 ottobre 2012 n. 1796; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2011 n. 9547; 11 agosto 2011 n. 7083; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2011 n. 301; Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074).

L’adozione dei provvedimenti di prevenzione ex art. 6, 1° comma della l. 13 dicembre 1989, n. 401, “riconducibili al genus delle misure di prevenzione o di polizia …… deve (pertanto) risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 maggio 2012 n. 4091.

Per quello che riguarda l’aspetto soggettivo, la recente giurisprudenza della Sezione ha poi sottolineato come l’applicazione del cd. D.A.S.P.O. non possa prescindere dall’accertamento delle responsabilità del singolo in un qualche episodio di violenza che possa giustificare l’applicazione della misura di prevenzione: “con riferimento alla vicenda che ci occupa, la Sezione ha già rilevato, in sede cautelare, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati “sotto il profilo della carenza di istruttoria e motivazione in relazione alla previsione di cui all’art. 6 l. 401/89 attualmente in vigore, dato che, dalla relazione di servizio, oltre agli altri presupposti di cui all’art. 6 cit., manca ogni riferimento e descrizioni di singoli episodi di violenza a carico di ciascuno dei ricorrenti al momento dei fatti contestati, citandosi solo 4 di loro, visti oltrepassare le transenne unitamente ad altre persone in numero non specificato (circa 300), senza considerare le specifiche circostanze di fatto dovute all’improvviso arrivo di un temporale, senza valutare come si sono comportati addetti e stewards dopo lo scoppio dello stesso in ordine alle modalità di controllo dei biglietti e alla permanenza al loro posto, senza verificare la struttura dei cancelli di ingresso (se erano stati lasciati incustoditi e aperti e se erano aperti altri settori), se ciascuno dei ricorrenti era o meno in possesso di biglietto e quali erano state le modalità di rimborso degli stessi ad opera dell’organizzatore dell’evento sportivo;……(peraltro) dalla documentazione in atti non emerge che ai singoli ricorrenti siano stati ascritti specifici episodi di istigazione alla violenza né che sul posto si siano verificati episodi di istigazione e/o violenza”(T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 8 settembre 2011 n. 909).

La conclusione merita di essere mantenuta anche nella spirito di maggiore approfondimento proprio della fase decisoria del merito.

La semplice lettura dell’atto impugnato e delle relazioni di servizio depositate in giudizio dall’Amministrazione resistente non evidenzia, infatti, comportamenti individuali caratterizzati dal requisito della violenza e si limita ad utilizzare espressioni (“accodandosi alle persone in fila al varco del pre-filtraggio”; “approfittando di coloro che accedevano all’impianto”; ecc.) che non implicano necessariamente, anche avuto riguardo alla particolare situazione ambientale (violento temporale abbattutosi su Lucca), l’esercizio di comportamenti violenti idonei a determinare l’applicazione del provvedimento preventivo ex art. 6, 1° comma l. 13 dicembre 1989, n. 401” (T.A.R. Toscana, sez. II, 17 gennaio 2013 n. 67; 22 gennaio 2013 n. 97; nello stesso senso, si veda anche T.A.R. Liguria, sez. II, 6 marzo 2013 n. 428).

Del resto, si tratta di soluzione che oggi trova ulteriore giustificazione in una decisione della Corte di Giustizia UE che, in una controversia relativa alle misure di prevenzione internazionali applicate alla rete Al- Qaeda, ha affermato un principio sicuramente generalizzabile ed applicabile a tutte le misure di prevenzione: “senza spingersi sino ad imporre di rispondere in dettaglio alle osservazioni presentate dalla persona coinvolta (v., in questo senso, sentenza Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa, cit., punto 141), l'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 296 TFUE implica in tutte le circostanze, …….che tale motivazione identifichi le ragioni individuali, specifiche e concrete per cui le autorità competenti ritengono che alla persona interessata debbano essere applicate misure restrittive (v., in questo senso, citate sentenze Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa, punti 140 e 142, nonché Consiglio/Bamba, punti da 49 a 53)” (Corte Giust. UE, 18 luglio 2013 nelle cause riunite C-584/10P, C-593/10P e C-595/10P, punto n. 116).

Nella vicenda che ci occupa, la motivazione apposta all’atto impugnato si riferisce e riporta solo comportamenti attribuiti ad un “gruppo organizzato di tifosi” e mai a singoli; appare pertanto manifestamente assente quella concreta e precisa individuazione di comportamenti violenti attribuiti al singolo che costituisce un presupposto indispensabile per l’applicazione di una misura che incide pesantemente sulla libertà personale”.

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Toscana 1568 del 2014

 

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