Preavviso di rigetto e procedure concorsuali
Il TAR Palermo ha affermato che l’art. 10-bis l. 241/1990 esclude l’applicabilità dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza alle procedure concorsuali. Nelle “procedure concorsuali” debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande.
Post di Alberto Antico – avvocato
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