Violazione dei termini di conclusione del procedimento
Il TAR Veneto ha affermato che la violazione dei termini procedimentali non determina – salvo ipotesi eccezionali in cui il termine sia espressamente qualificato come perentorio dalla legge – la decadenza del potere di provvedere e quindi l’illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.
Inoltre, la rilevanza del ritardo a fini risarcitori resta neutralizzata, in caso di infondatezza della pretesa sostanziale avanzata dal privato, non essendo, allo stato, riconosciuta la risarcibilità di un danno da ritardo (da cd. “mero ritardo”) disgiunto dalla spettanza del bene della vita.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Pare da alcune sentenze, che neanche l’art. 2 c. 8-bis, della legge n. 241/90, abbia un valore assoluto, nel senso che bisogna valutazione il suo effetto :
8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
(comma introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)
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