Presupposti per la sospensione del provvedimento amministrativo
Il TAR Veneto ribadisce quali sono i presupposti per ottenere la sospensione del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990.
Se infatti il provvedimento, in via generale, è immediatamente eseguibile ed efficace, è possibile, una sola volta, sospenderne gli effetti: questo in presenza di “gravi ragioni” e per un tempo limitato (da indicarsi espressamente nell’atto, pena l’illegittimità della sospensione), che non può essere superiore a quello previsto per l’esercizio dei poteri di autotutela.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!