Mancanza della comunicazione di avvio del procedimento: conseguenze
Il TAR Veneto sottolinea che non è necessaria l’adozione e trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 nei casi in cui il privato sia perfettamente consapevole dell’attivazione del procedimento amministrativo medesimo nei suoi confronti: ciò vale ancor di più per le ipotesi di procedimenti ad istanza di parte.
In ogni caso, nel caso di specie, i diritti di difesa e partecipazione del privato erano stati comunque tutelati dalla comunicazione ex art. 10-bis.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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