Rigetto dell’istanza per motivi diversi da quelli comunicati ex art. 10-bis
Il TAR Veneto sottolinea come sia precluso alla P.A. di fondare il provvedimento di rigetto di un’istanza su motivazioni del tutto nuove e mai esplicate nella comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, costituendo violazione del diritto di partecipazione del privato al procedimento.
Di fatto, all’Amministrazione è concesso solamente di meglio precisare e argomentare le circostanze già sollevate, non essendo necessaria una perfetta identità tra comunicazione dei motivi ostativi e rigetto dell’istanza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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