Sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica
Il TAR Veneto, nel rigettare un ricorso avverso una dichiarazione di interesse culturale, ha affermato che il G.A. (nella sua giurisdizione di legittimità) può sindacare la discrezionalità tecnica della P.A. (in questo caso, del Ministero della Cultura) solo se carente di motivazione, ovvero se basata su una valutazione manifestamente irragionevole o su un travisamento dei fatti.
In realtà, si segnala che il Consiglio di Stato è andato oltre questo approccio, affermando che il sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica può spingersi fino a verificare l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione della P.A. (cfr. sent. n. 10624/2022).
Post di Alberto Antico – avvocato
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