Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e concorsi pubblici
Nel caso di specie, il bando di un concorso pubblico stabiliva a pena di inammissibilità che la domanda del candidato dovesse essere corredata da un curriculum vitae redatto ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 445/2000; la mancata produzione del CV in formato europeo sottoscritto e redatto ai sensi del d.P.R. cit. avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione.
Il privato partecipava alla procedura selettiva a mezzo PEC, allegando un CV che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non conteneva la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000.
Il TAR Catania ha affermato la legittimità della sua esclusione dal concorso pubblico.
È pur vero che l’utilizzo di una casella PEC intestata al mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma, ma ciò non integra il valore di dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. cit.
Né la carenza riscontrata avrebbe potuto essere sanata attraverso il soccorso istruttorio, poiché nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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