Revoca di un incarico fiduciario
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il provvedimento di revoca di un incarico fiduciario precedentemente conferito (nel caso di specie, Presidente della Commissione amministratrice di un’azienda municipale con funzioni di commissario liquidatore) può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse all’organo politico.
Pertanto, non trova applicazione l’art. 21-quinquies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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