Abuso edilizio e responsabilità del direttore lavori
Il T.A.R. Veneto ricorda che il direttore dei lavori può usufruire dell’esenzione di responsabilità connesse all’accertamento di abusi edilizi se segnala tempestivamente al Comune la violazione urbanistico-edilizia perpetrata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c. 2 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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