Per cancellare la causa dal ruolo occorre il consenso anche della parte resistente
Il TAR Veneto ricorda che, una volta che sia stata fissata l'udienza di discussione, la causa non può essere cancellata dal ruolo se lo chiede soltanto il ricorrente e il resistente non concorda. s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
Si legge nella sentenza n. 1518 del 2014: "In ordine, poi, all’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, la stessa non può che essere respinta in presenza della esplicita non adesione della parte resistente.
Condividendo l’orientamento sul punto, il collegio osserva che, una volta che l’udienza di discussione sia stata fissata, il suo svolgimento non è più nell’ esclusiva disponibilità della parte che vi ha dato impulso attraverso la presentazione della relativa istanza, essendo la fissazione diretta a soddisfare il comune interesse di tutte le parti alla definizione della lite (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, n. 240/2008)".
sentenza TAR Veneto 1518 del 2014
Dario Meneguzzo - avvocato
[/s2If]
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!