Per cancellare la causa dal ruolo occorre il consenso anche della parte resistente

29 Dic 2014
29 Dicembre 2014

Il TAR Veneto ricorda che, una volta che sia stata fissata l'udienza di discussione, la causa non può essere cancellata dal ruolo se lo chiede soltanto il ricorrente e il resistente non concorda. s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Si legge nella sentenza n. 1518 del 2014: "In ordine, poi, all’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, la stessa non può che essere respinta in presenza della esplicita non adesione della parte resistente.

Condividendo l’orientamento sul punto, il collegio osserva che, una volta che l’udienza di discussione sia stata fissata, il suo svolgimento non è più nell’ esclusiva disponibilità della parte che vi ha dato impulso attraverso la presentazione della relativa istanza, essendo la fissazione diretta a soddisfare il comune interesse di tutte le parti alla definizione della lite (cfr. T.A.R. Marche, Ancona, n. 240/2008)".

sentenza TAR Veneto 1518 del 2014

Dario Meneguzzo - avvocato

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