A seguito di un diniego di accesso agli atti non impugnato, il privato può ripresentare un’istanza di accesso?
Il Consiglio di Stato ha affermato che la mancata tempestiva impugnazione del diniego di accesso agli atti non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego: ciò vale in tutti i casi in cui a quest’ultimo diniego debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo.
Tuttavia, è ammissibile una successiva istanza di accesso basata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso, come avviene quando la seconda istanza invoca un quadro normativo diverso, con l’obbligo per la P.A. di esaminarla.
Nel caso di specie, il privato presentava una prima istanza di accesso agli atti documentale (artt. 22 ss. l. 241/1990), denegata senza impugnazione, e una seconda istanza di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2 d.lgs. 33/2013): il Consiglio ha accertato che la P.A. aveva il dovere di esaminare la seconda istanza.
Post di Daniele Iselle
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