Acquiescenza del privato al provvedimento amministrativo
Nel caso di specie, il privato pagava una sanzione amministrativa e in seguito proponeva ricorso giurisdizionale avverso l’atto sanzionatorio, ma non avverso la presa d’atto della P.A. dell’avvenuto pagamento.
Il TAR Veneto ha affermato che l’acquiescenza è configurabile solo in caso di accettazione espressa o tacita del provvedimento lesivo e dei suoi effetti: non è quindi sufficiente un atteggiamento di mera tolleranza o il compimento degli atti necessari in esecuzione di un provvedimento contestato, ma allo stato produttivo di effetti. Né vi era l’onere di impugnare la presa d’atto del pagamento, in quanto atto non lesivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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