Annullamento d’ufficio in caso di erronee dichiarazioni

08 Apr 2025
8 Aprile 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il limite temporale dei 12 mesi ex art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, in ossequio al principio del legittimo affidamento, trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento o successivamente all’adozione dell’atto, non abbia indotto in errore la P.A., distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e se grazie a tale comportamento la P.A. si sia erroneamente determinata (a suo tempo) a rilasciare il provvedimento favorevole.

Si palesa recessivo, rispetto al perseguimento degli interessi pubblici, l’interesse del privato alla conservazione dell’assetto regolativo impresso dall’atto viziato, non potendosi in capo ad esso configurare una posizione di affidamento incolpevole sulla stabilità del provvedimento ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Per analoghe ragioni, al privato non spetta alcun risarcimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Permesso di costruire e autotutela oltre i termini: quando l’omissione del privato non basta

    Il Consiglio di Stato chiarisce le possibilità di annullamento di un titolo edilizio oltre i termini di legge e l’efficacia del titolo stesso in assenza di autorizzazione paesaggistica

    Fino a che punto l’omessa dichiarazione di un vincolo paesaggistico da parte del privato può giustificare l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire oltre i termini di legge? E cosa accade quando il vincolo risulta comunque facilmente conoscibile dalla pubblica amministrazione?

    A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1702 del 26 febbraio 2025 che affronta nuovamente una questione tutt’altro che banale, destinata ad avere un impatto significativo sulla gestione amministrativa dei titoli edilizi: l’interferenza tra disciplina paesaggistica e poteri di autotutela della P.A., con particolare riguardo all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

    Nel caso in esame, il Comune ha giustificato l’intervento tardivo di annullamento in autotutela in base al comma 2-bis, sostenendo che l’istante avrebbe taciuto la presenza del vincolo di inedificabilità paesaggistica.
    Una tesi che ha convinto il tribunale di primo grado secondo cui nel caso di specie:
    • non avrebbe trovato applicazione il limite temporale per l’annullamento del permesso di costruire sulla base del rilievo secondo cui i richiedenti, nella loro domanda, avrebbero taciuto il fatto che l’immobile fosse inserito in una zona di rispetto e che, in conformità con il piano paesaggistico, la medesima zona fosse soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta in relazione alla costruzione fuori terra di nuovi edifici;
    • sarebbero stati presenti tutti i presupposti per l’adozione dell’atto di ritiro.

    Tuttavia, le decisioni dei tribunali di primo grado (qualora appellate) devono trovare conferma anche in secondo grado e, in questo caso, il Consiglio di Stato ha chiarito che non può considerarsi “falsa rappresentazione” l’omessa dichiarazione su un vincolo che costituisce un elemento essenziale dell’istruttoria e che era già conosciuto o agevolmente conoscibile dall’Amministrazione. In altri termini, il Comune non può invocare l’ignoranza di un dato urbanistico e paesaggistico di cui avrebbe dovuto tener conto nella fase endoprocedimentale.

    Un passaggio di particolare rilievo della sentenza riguarda l’efficacia del titolo edilizio in assenza dell’autorizzazione paesaggistica. Pur accogliendo il ricorso in relazione al superamento del termine per l’annullamento, il Consiglio di Stato precisa che il permesso di costruire rilasciato in carenza di autorizzazione paesaggistica è comunque inefficace.

    Si tratta di un principio già affermato dalla giurisprudenza: la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica incide sulla validità sostanziale del titolo, determinandone l’inefficacia ab origine, indipendentemente dall’annullamento formale.

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