Beni immobili: la nullità comminata in caso di non conformità catastale è di tipo meramente formale – conseguenze
La Corte di cassazione civile ha affermato che al pari della nullità prescritta nell’ipotesi di irregolarità urbanistiche - ove la previsione di nullità è volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile, sicché in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante circa gli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido, a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato - così anche nel caso di incoerenza catastale la nullità ex art. 29 l. 52/1985 è comminata allorché difetti nell’atto la dichiarazione o attestazione di conformità riferibile all’immobile, indipendentemente dall’effettività di detta conformità. Più precisamente, la nullità formale in parola sanziona la mancata inclusione in detti atti della dichiarazione di parte disponente o dell’attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite. Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante o dell’attestazione del tecnico, il contratto è valido a prescindere dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata, purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.
L’atto è nullo, ma confermabile, in caso di mancanza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità o dell’attestazione del tecnico, ma non anche in caso di dichiarazioni e/o menzioni false e/o di planimetrie difformi dallo stato di fatto. Tuttavia, per potersi avvalere della conferma, è necessario che le planimetrie fossero esistenti all’epoca della stipula dell’atto da confermare.
La dichiarazione mendace, pur non determinando la nullità dell’atto, espone peraltro chi l’ha resa alla responsabilità civile per i danni cagionati alla controparte, nonché a una responsabilità penale, qualora fosse ravvisabile, nel caso di specie, il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.
Nel giudizio ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all’art. 29, co. 1-bis cit., costituisce una condizione dell’azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che può accogliere la domanda in presenza della dichiarazione o attestazione di conformità al momento della decisione, senza alcun onere di verifica dell’effettività della coerenza catastale, salvo che si tratti di una falsità conclamata, cioè tale da essere rilevabile ictu oculi anche da un soggetto tecnicamente inesperto, caso nel quale la dichiarazione o attestazione può essere ritenuta inesistente e l’effetto traslativo è precluso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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