Cessata materia del contendere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la cessata materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a. va dichiarata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso; in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.
Post di Alberto Antico – avvocato
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