Comune in dissesto e giudizio di ottemperanza
Il TAR Catania ha affermato che il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile anche in ipotesi di dissesto del Comune, ove la P.A. debba, in forza del decisum, esercitare un potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario; per contro, ove sia in contestazione l’obbligo di emanazione dell’atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all’organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum.
Il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti di un Ente in dissesto, resta ammissibile limitatamente alla coercizione di obblighi derivanti dal giudicato che impongano l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria, ovvero che impongano anzitutto obblighi di facere (l’obbligo di restituzione o, in alternativa, l’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001); l’Organo straordinario è invece eventualmente competente solo all’esito della scelta discrezionale (restituzione o acquisizione) che l’Ente in dissesto deve compiere e da cui dipendono anche la natura e l’entità delle conseguenti obbligazioni, di facere e di dare, queste ultime sole di competenza, anche amministrativa, della Commissione di liquidazione.
L’Organo straordinario di liquidazione non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma mere valutazioni di ordine tecnico-contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell’Ente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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