Contraddittorio processuale sulla questione rilevata d’ufficio
Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., la concessione del termine per il deposito di memorie è necessaria ove il rilievo officioso di una questione nuova venga delibato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia. È, invece, un’eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio sia rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la quaestio iuris venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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