Controinteressati e cointeressati
Il TAR Veneto rileva che, nel caso solo taluni dei proprietari di un’area oggetto di previsione di PUA impugnino un provvedimento amministrativo ritenuto da loro lesivo, i restanti soggetti privati non possono essere qualificati come “controinteressati” ai fini dell’art. 41, co. 2 c.p.a., dovendo invece essere classificati come “cointeressati”, e dunque quali soggetti solo eventualmente parti del giudizio avanti al TAR.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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