Domande nuove in corso di giudizio amministrativo
Il TAR Veneto ricorda che ogni questione che amplia il thema decidendum del giudizio costituisce domanda nuova, in quanto (nel caso di specie) si affermava l’esistenza di una – nuova e diversa – ragione di non debenza della pretesa al conguaglio. Per rendere ammissibile e ritualmente dedotta in giudizio la nuova domanda si sarebbe dovuto prima notificare l’atto a controparte, nel rispetto delle regole del contraddittorio processuale e dei termini di decadenza.
Non si applica infatti qui la disciplina di cui all’art. 2697 c.c. relativa all’onere della prova in materia civile, tale per cui dovrebbe essere la P.A. a dimostrare la fondatezza della propria pretesa al conguaglio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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