Cosa succede al ricorso per motivi aggiunti se il ricorso principale è inammissibile?
Il TAR Veneto, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso principale perchè aveva per oggetto un atto privo di contenuto decisorio, ha convertito il ricorso per motivi aggiunti avverso atti successivi in un autonomo ricorso principale, perchè esso era munito di procura speciale alle liti ed era stato notificato alle parti resistenti, sia presso i difensori costituiti, che personalmente presso le rispettive sedi legali entro il termine di legge.
Ma quale fine avrebbe fatto se non avesse avuto queste caratteristiche? La sentenza non lo precisa.
Post di Daniele Iselle. Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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