Deposito dell’avvenuta notifica del ricorso al G.A.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che quando la notifica del ricorso via PEC risulti accompagnata da una ricevuta di avvenuta consegna, il termine perentorio di deposito ex art. 45, co. 1 c.p.a. decorre da tale perfezionamento materiale, indipendentemente dalla successiva verifica della ritualità della notifica. Soltanto in presenza di anomalie, mancata consegna ovvero nel caso in cui parte ricorrente ritenga la notifica talmente viziata da non volerla utilizzare, è possibile procedere spontaneamente a una nuova notifica, con conseguente decorrenza del termine dal relativo perfezionamento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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