Diritto intertemporale in materia di normativa locale sulla localizzazione delle antenne telefoniche
Il TAR Sardegna ha affermato che, qualora un’impresa di telefonia si veda opporre un diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto radio base sulla base del regolamento e del Piano delle localizzazioni allora vigente, non ha interesse ad impugnare le successive modifiche di tali normative.
Le previsioni sopravvenute hanno carattere generale ed astratto e, ratione temporis, non trovano concreta applicazione a sfavore delle pratiche presentate in precedenza.
Nel caso di specie, poi, l’unica sopravvenienza sfavorevole per l’impresa (costituita dalla prossimità di una scuola dell’infanzia, quale “sito sensibile”) si rinveniva nella relazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni presentate nella fase di consultazione che ha preceduto l’approvazione del nuovo Regolamento: tale relazione, tuttavia, è solo un atto avente natura endoprocedimentale, come tale insuscettibile di arrecare una lesione concreta ed attuale alla posizione dell’impresa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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