Entro quale termine la P.A. deve costituirsi nel processo amministrativo?
La questione viene chiarita dal TAR Veneto nella sentenza n. 1961 del 2025: "Sempre in rito, va invece respinta l’eccezione di tardiva costituzione dell’amministrazione comunale sollevata dalla difesa... Va evidenziato, in primo luogo, che il termine per la costituzione delle parti in giudizio di cui all’art. 46 c.p.a. ha carattere ordinatorio e non perentorio“ essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319)”.(Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9789).
Inoltre il Comune non è decaduto da alcuna facoltà processuale, atteso che “le facoltà previste dall’art. 73 c.p.a. sono, in linea di principio, connesse ad ogni pubblica udienza, a prescindere dalla circostanza che sia stato disposto il differimento ad altra data di un’udienza già fissata.” (TAR Veneto, Sez. II, 16 settembre 2024, n. 2171).
Sentenza TAR Veneto 1961 del 2025
Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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