Evoluzione del cd. rito veneziano
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la rinuncia alla domanda cautelare esonera il giudice dall’obbligo di pronunciarsi su questa, ma non gli sottrae la facoltà di pronunciare con sentenza in forma semplificata sull’intera controversia, se le parti non oppongano validi motivi a questa soluzione, che, in base all’art. 74 c.p.a., sono legati alla volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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