Il cd. remand cautelare
Il TAR Veneto ha spiegato che, a seguito del cd. remand cautelare, la P.A. è tenuta al riesame del proprio provvedimento impugnato: in base all’esito del riesame, il ricorso del privato può estinguersi per cessazione della materia del contendere, ovvero divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel caso di specie, il provvedimento riesaminato era un giudizio di anomalia che, ricorda il TAR, deve essere di carattere globale e sintetico.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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