Il G.A. può proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., qualora la questione interpretativa verta esclusivamente in materia di giurisdizione
La prima Presidente della Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili i rinvii pregiudiziali ex art. 363-bis c.p.c. sollevati dal TAR Liguria – assegnandoli alla cognizione delle Sezioni Unite civili – in quanto vertenti esclusivamente in materia di giurisdizione (nello specifico, sulle procedure di conferimento degli incarichi direttivi di una struttura sanitaria complessa ex art. 15, co. 7-bis d.lgs. 502/1992).
L’attribuzione alla Corte di cassazione, da parte dell’art. 111, co. 8 Cost., di un controllo in via successiva sulla giurisdizione del G.A. (e della Corte dei conti) consente di ritenere ammissibile anche un controllo in via preventiva com’è il rinvio pregiudiziale, pur se diverso da quelli già contemplati originariamente dal codice di rito civile (es. il regolamento di giurisdizione). Ciò rende l’art. 363-bis c.p.c. compatibile con il rito amministrativo, in applicazione dell’art. 39, co. 1 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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