Il silenzio-inadempimento e il silenzio non significativo
Il TAR Catania ha affermato che la presentazione di un’istanza avente finalità meramente conoscitiva, volta ad acquisire informazioni presso la P.A., non è idonea a determinare la decorrenza del termine per la proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento di cui all’art. 31 c.p.a. Tale effetto si produce, invece, in caso di presentazione di un’istanza diretta a sollecitare la conclusione di uno specifico procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, decorrendo il termine annuale dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento.
Nel caso di specie, uno studente universitario trasferito da un altro ateneo, dopo aver inizialmente chiesto all’Università informazioni sul riconoscimento degli esami precedentemente sostenuti e dei relativi crediti formativi, presentava un’istanza volta a sollecitare la definizione della propria posizione, proponendo in seguito l’azione ex art. 31 c.p.a. Soltanto la seconda istanza, ulteriormente specificata con un successivo atto di significazione e diffida, era idonea a determinare in capo all’Università un obbligo di provvedere entro determinati termini, dalla cui inutile scadenza computare il termine annuale per l’azione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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