Il vincolo paesaggistico entro 150 metri dal corso d’acqua
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, ai fini dell’applicazione del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004, è sufficiente che anche una sola porzione del manufatto ricada nella fascia di rispetto di 150 metri dal corso d’acqua, essendo in tal caso necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica. Sono irrilevanti le contestazioni relative all’esatta perimetrazione del vincolo o all’attendibilità delle rappresentazioni cartografiche utilizzate dalla P.A., quando la stessa documentazione tecnica prodotta dall’interessato confermi la parziale inclusione dell’immobile nell’area tutelata.
Una volta che la P.A. abbia acquisito conoscenza della realizzazione di opere in area vincolata in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, il procedimento volto all’accertamento dell’abuso assume natura officiosa e può essere legittimamente proseguito anche in caso di rinuncia o ritiro dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell’interessato. Trattandosi di attività vincolata di vigilanza e repressione degli abusi, le eventuali violazioni delle garanzie partecipative, ivi compresa l’omessa valutazione delle osservazioni presentate ex art. 10-bis l. 241/1990, non comportano l’annullabilità del provvedimento ex art. 21-octies l. cit.
La sanzione ripristinatoria prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004 opera autonomamente rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia e prescinde dalla qualificazione dell’intervento quale variazione essenziale o non essenziale del titolo edilizio. Il mero decorso del tempo e l’inerzia della P.A. nell’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione non sono idonei a radicare un affidamento giuridicamente tutelabile in capo al responsabile dell’abuso, né a rendere legittima una situazione originariamente realizzata in violazione della normativa paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato

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