Il silenzio-rigetto non può essere impugnato per vizio di motivazione

10 Apr 2014
10 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 421 conferma che, essendo il silenzio-rigetto un provvedimento amministrativo tacito, ovvero un provvedimento amministrativo che si forma per mero decorso dei termini previsti ex lege senza una pronuncia espressa dell’Amministrazione, lo stesso non può essere censurato per vizio di motivazione perché: “Ciò premesso, con riferimento a tale ultimo ricorso e all’eccepito - con il primo motivo - difetto di motivazione del silenzio-rigetto, si osserva che tale vizio non è predicabile nei confronti dei provvedimenti impliciti come quello in esame, i quali sono ontologicamente privi di motivazione.

Tale provvedimento tacito di diniego del permesso di costruire è invece impugnabile per il suo contenuto precettivo, con onere in capo al ricorrente di dimostrare la compatibilità del progetto presentato rispetto alla normativa urbanistico- edilizia vigente.

Tale dimostrazione, nel caso di specie, non è stata fornita dal ricorrente”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 421 del 2014

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