Inammissibilità dell’appello per superamento dei limiti dimensionali dell’atto introduttivo
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello, per superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, in applicazione dell’art. 13-ter, co. 2, All. II c.p.a.
Quel ricorso in appello (in materia di attuazione di un piano di lottizzazione) era lungo 87 pagine; i limiti dimensionali hanno garantito la lettura dell’atto fino a pag. 52, quando i motivi di appello dovevano ancora cominciare, risultando così l’atto manchevole di una sua parte essenziale. Gli appellanti sono stati condannati a rifondere 6.000 euro di spese processuali (oltre IVA, CPA e spese generali) in favore del Comune appellato.
Si segnala che il Consiglio nazionale forense ha espresso «disappunto per questa evidente lesione del diritto di difesa» e ha chiesto un incontro al Ministero della Giustizia. «La richiesta di giustizia del cittadino non può essere frustrata in ragione di limiti di caratteri e pagine. Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto si è immediatamente fatto carico del problema e ha convocato per la prossima settimana una riunione per affrontare la questione», ha spiegato il presidente del CNF Francesco Greco (fonte: https://www.ildubbio.news/giustizia/ricorso-inammissibile-perche-supera-i-limiti-cosi-si-mortifica-il-diritto-di-difesa-qm82i98h?utm_term=59395+-+https%3A//www.ildubbio.news/giustizia/ricorso-inammissibile-perche-supera-i-limiti-cosi-si-mortifica-il-diritto-di-difesa-qm82i98h&utm_campaign=Il+Dubbio+della+Sera&utm_medium=email&utm_nome+newsletter+=News_sera_1910&utm_source=MagNews&utm_content=News_sera_1910+%282023-10-19%29).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Alla camera di consiglio del 30 luglio 2020 il collegio ha rappresentato alle appellanti il superamento dei limiti massimi di estensione del ricorso in appello, in possibile violazione degli articoli 3 c.p.a. e 13-ter allegato II al c.p.a..
In mancanza di scritti difensivi sul punto, alla udienza pubblica del 18 maggio 2023 il collegio ha nuovamente invitato le appellanti a trattare la questione del superamento del limite massimo di caratteri del ricorso in appello.
A richiesta di parte appellante, l’udienza di discussione è stata differita per termini a difesa, per essere nuovamente fissata al 5 ottobre 2023 quando la causa è stata trattenuta in decisione.
Tale limite è derogabile ma, nella specie, non risulta richiesta la prescritta autorizzazione né in via preventiva (cfr. art. 6) né a sanatoria (cfr. art. 7).
Chi è causa del suo mal pianga se stesso
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