Interruzione del processo amministrativo per estinzione di una persona giuridica
Il TAR Veneto ha affermato che per le società o, più in generale, per le persone giuridiche, l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 ss. c.p.c. è determinata dalla loro estinzione. Il momento in cui si perfeziona l’evento estintivo non coincide col completamento del procedimento di liquidazione e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, essendo necessario l’esaurimento effettivo e definitivo di tutti i rapporti facenti capo all’ente e, in particolare, dei processi pendenti.
L’atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità , ma non ne determina l’estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione, con la conseguenza che, fino a quel momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante. Deve dunque escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio. La società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane riguardo ai rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, escludendosi l’interruzione dei processi pendenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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