Interruzione del processo per morte della parte costituita
Il TAR Veneto ricorda che la comunicazione della morte della parte costituita, da cui discende la dichiarazione di interruzione del processo, è rituale e produce i suoi effetti solo se proveniente dal suo procuratore, e non invece dalla controparte Pubblica Amministrazione. Il difensore del privato ha infatti un diritto-potere di provocare l’interruzione, ma non è obbligato, potendo infatti il processo proseguire tra le parti originarie, se tale opzione viene ritenuta la migliore per gli interessi della parte assistita.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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