La decadenza dell’azione di nullità nel processo amministrativo
In un caso nel quale sono stati impugnati vari atti, tra i quali l'approvazione di un piano attuativo e la convenzione urbanistica, il TAR accoglie l'eccezione di tardività: "Le eccezioni di tardività delle azioni di annullamento e nullità degli atti amministrativi oggetto di impugnazione sono invece fondate, perché tali azioni sono state proposte ad una considerevole distanza di tempo dagli atti impugnati a fronte di termini di decadenza che rispettivamente sono di sessanta e centottanta giorni ai sensi degli artt. 29 e 34 comma 4, cod. proc. amm." (rectius 31, comma 4 e non 34, comma 4).
Per quanto riguarda, però, l'impugnazione della convenzione urbanistica, il TAR precisa che la decadenza non opera, perchè: "Quest’ultima domanda rientra infatti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione piena estesa anche ai diritti, e l'azione di accertamento della nullità, non avendo carattere impugnatorio e non soggiacendo a termini di decadenza, è proponibile in sede di giurisdizione esclusiva indipendentemente dall'impugnazione di singoli atti amministrativi connessi al rapporto controverso (cfr. Tar Piemonte, sez. I, 9 gennaio 2013, n. 10 ; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 934; Tar Veneto sez. III, 17 marzo 2010, n. 849)".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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