La demanialità dei canali intubati sotterranei
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP), in una causa vertente sull’accertamento della natura demaniale di un corso d’acqua intubato al di sotto di un sito produttivo e destinato alla raccolta di acque reflue, ha stabilito che la soluzione deve necessariamente tener conto dell’evoluzione normativa che prende le mosse dalla novella di cui all’art. 1 l. 36/1994, la quale, con successiva conferma da parte dell’art. 144 d.lgs. 152/2006, ha affermato l’appartenenza al demanio idrico di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo.
La normativa sopravvenuta – profondamente innovando rispetto alla previgente disciplina di cui al r.d. 1775/1933, che ancorava la natura pubblica delle acque alla loro attitudine a soddisfare usi di interesse generale – ha introdotto in via presuntiva l’esistenza di un interesse pubblico alla gestione delle acque superficiali e sotterranee. Le acque private sono ipotesi residuali configurabili solo quando difetta l’idoneità concreta della risorsa al soddisfacimento di interessi di carattere generale, come ad esempio le acque piovane in invaso o in cisterne al servizio di fondi agricoli o di edifici singoli, oppure le acque termali per uso geotermico.
Non rientrano nella nozione di acque pubbliche, stante il difetto dell’attitudine a soddisfare esigenze generali, le acque piovane e nere quando vengano convogliate nella rete fognaria, mentre hanno natura pubblica le acque che senza refluire nella rete fognaria, vadano ad innestarsi su altri corsi d’acqua pubblici.
Ha pertanto demaniale il canale d’acqua che funge da ricettore di acque anche reflue che non sono destinate esclusivamente allo smaltimento in quanto, senza confluire nella rete fognaria, si immettono in un corso d’acqua pacificamente pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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