La dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale”
Il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittimo il decreto di apposizione del vincolo storico-artistico ex art. 10, co. 3, lett. d d.lgs. 42/2004, quando la relazione della Soprintendenza posta a sua fondamento si rilevi contraddittoria e carente nella motivazione per genericità delle considerazioni espresse dalla P.A. a sostegno della dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale”, dovendo la stessa recare riferimenti a eventi storici specifici e alla rilevanza del bene quale testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Sussiste inoltre un onere di motivazione rafforzato allorquando le ragioni espresse a sostegno dell’apposizione del vincolo contrastino con altre valutazioni espresse in precedenza dalla Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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