La dichiarazione di interesse culturale

11 Giu 2025
11 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in pendenza del procedimento avviato ad istanza di parte per il rilascio di un attestato di libera di circolazione di beni mobili ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 42/2004, ben può la P.A. avviare d’ufficio il procedimento di cui all’art. 128, co. 3 d.lgs. cit. per estendere anche a tali beni ritenuti pertinenziali, oltre che all’immobile al quale essi afferiscono, la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, con conseguente improcedibilità dell’istanza del privato.

Il termine di 120 giorni previsto dal d.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 (regolamento di attuazione dell’art. 2 l. 241/1990) in relazione al procedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. 42/2004 è di natura ordinatoria, con la conseguenza che, alla sua violazione, non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo. Lo stesso dicasi per il termine di 40 giorni fissato dall’art. 68, co. 3 d.lgs. cit. per la conclusione del procedimento avviato con l’istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione.

L’art. 128, co. 3 d.lgs. cit. consente di estendere la tutela a beni originariamente non oggetto della stessa. Difatti, l’espressione “verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela” può essere intesa in senso plurimo, come conferma della tutela già esistente, revoca della tutela precedentemente accordata ovvero estensione della tutela oltre quella già precedentemente disposta.

La differenza tra la fattispecie ex art. 10, co. 3, lett. d d.lgs. 42/2004 e quella di cui alla successiva lett. e consiste nel fatto che, nel primo caso, per il quale il legislatore richiede un interesse “particolarmente importante”, vengono in rilievo specifici beni mobili o immobili; nel secondo, si tratta di collezioni o serie di oggetti, quindi un insieme di opere considerate come unicum inscindibile, per le quali il legislatore ha ragionevolmente preteso, a differenza del vincolo sul singolo bene, un “eccezionale interesse”.

Il giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (cd. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a; 13 e 14 d.lgs. 42/2004, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità ed è sindacabile dal G.A. esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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