La rinuncia al ricorso giurisdizionale

22 Giu 2020
22 Giugno 2020

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 84 c.p.a.: il ricorrente che voglia rinunciare al ricorso al TAR deve notificare la sua intenzione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza (co. 3 art. cit.), ottenendo così l’estinzione del giudizio.

Se non rispetta questo adempimento, ma la sua volontà di rinuncia è inequivoca, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (co. 4 art. cit.).

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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