La rinuncia al ricorso giurisdizionale
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 84 c.p.a.: il ricorrente che voglia rinunciare al ricorso al TAR deve notificare la sua intenzione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza (co. 3 art. cit.), ottenendo così l’estinzione del giudizio.
Se non rispetta questo adempimento, ma la sua volontà di rinuncia è inequivoca, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (co. 4 art. cit.).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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