La sentenza tra privati del giudice ordinario che nega l’esistenza di una servitù di pubblico passaggio produce effetti riflessi verso il Comune?

24 Giu 2025
24 Giugno 2025

Nella sentenza n. 1015 del 2025 il TAR veneto esamina i possibili effetti riflessi verso il Comune di una sentenza del giudice ordinario emessa in una controversia tra privati, la quale nega l'esistenza di una servitù pubblica di passaggio su una strada privata.

La tesi del ricorrente era che questa sentenza producesse effetti anche verso il Comune, sebbene lo stesso non fosse stato parte del processo civile.

Il TAR esclude questo effetto riflesso con la motivazione che segue.

"Il primo motivo di ricorso è infondato.
Le suggestive argomentazioni del ricorrente in ordine all’efficacia del giudicato riflesso meritano di essere scrutinate con la massima attenzione avendo riguardo al caso concreto.

In linea con la pronuncia citata nell’atto introduttivo, non vi è dubbio che “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto” (Cass., sez. II, ord. 21 febbraio 2023, n. 5377).

Tuttavia, il punto è un altro: occorre interrogarsi se, nel caso di specie, il Comune abbia effettivamente una posizione dipendente da quella accertata dal giudice ordinario, così come supposto dal ricorrente che ritiene trovarsi davanti alla medesima situazione di fatto.

Il rapporto giuridico sul quale incide la sentenza è di tipo privatistico e concerne la relazione tra la parte ricorrente e la società controinteressata; esso è da tenere distinto da quello amministrativo che, come insegna la dottrina più avveduta recependo le spinte giurisprudenziali (Corte Cost., 4 maggio 2017, n. 94; Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8236), si caratterizza per la presenza, da un lato, della pubblica amministrazione che esercita un potere e, dall’altro, quella del soggetto privato titolare di un interesse legittimo.

Nella fattispecie concreta, quest’ultimo rapporto connota l’attività del Comune protesa ad esercitare, nell’ambito urbanistico, i suoi specifici poteri per il perseguimento di finalità pubbliche a vantaggio della collettività ma che la parte ricorrente ritiene essere viziata. 

In altre parole, in un caso, si è dinanzi a un rapporto ove la produzione degli effetti segue lo schema «norma-fatto-effetto giuridico», che è tipico delle relazioni ricostruibili in termini di diritto soggettivo-obbligo, nell’altro, si è dinanzi allo schema «norma-fatto-potere-effetto giuridico», in base al quale il verificarsi di un fatto concreto conforme alla norma attributiva del potere determina in capo a un soggetto (il titolare del potere) la possibilità di produrre l’effetto giuridico individuato a livello di fattispecie normativa attraverso una dichiarazione di volontà.

Per tale via il potere amministrativo viene ricondotto alla categoria del diritto potestativo stragiudiziale e trova giustificazione nell’esigenza, ritenuta prevalente, di garantire la realizzazione immediata dell’interesse pubblico la cui cura è affidata all’amministrazione.

Sulla scorta di tali premesse di teoria generale, pertanto, deve escludersi che, nel caso in parola, possa ipotizzarsi l’efficacia riflessa del giudicato nei riguardi del Comune, il quale non solo è rimasto estraneo al giudizio (che ha portato a una sentenza passata in giudicato la quale, in via ordinaria, ex art. 2909 c.c., fa stato solamente tra le parti, i loro eredi o aventi causa) ma è indubitabilmente titolare di un diritto autonomo (ossia un diritto potestativo stragiudiziale) rispetto al diritto controverso su cui il giudicato è intervenuto".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

Sentenza TAR Veneto 1015 del 2025

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC