Quali sono i presupposti per la formazione di una Dicatio ad patriam

24 Giu 2025
24 Giugno 2025

Il TAR Veneto ha deciso una controversia nella quale il Comune affermava, da un lato, che la servitù di uso pubblico per Dicatio ad patriam si era costituita in modo istantaneo, con l’inizio dell’uso pubblico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati, dall’altro, che tale uso pubblico sarebbe stato autorizzato dai proprietari, nonostante essi si fossero poi opposti già a partire dal 2011 con una prima raccomandata e avviando, nel 2013, una causa civile tra privati (che poi hanno anche vinto).

Il ricorrente affermava che la giurisprudenza fornirebbe tutti gli elementi utili a verificare l’inesatta interpretazione dell’istituto operata dal Comune.

Nel dettaglio, il ricorrente sosteneva che il diritto pretorio ha definito i contorni della c.d. dicatio ad patriam la quale presuppone (i) l’esercizio del passaggio e del transito da parte di una moltitudine indistinta di persone; (ii) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; (iii) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi anche nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile, ossia nel comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada (Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3158; Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5126).

Nel caso di specie, nessuno dei requisiti richiesti sarebbe presente, come accertato anche dal giudice civile in seguito all’assunzione di prove testimoniali.

In verità il proprietario aveva sottoscritto una dichiarazione, che il TAR ha classificato come atto unilaterale d'obbligo, nella quale si impegnava a mettere la strada a disposizione pubblica. 

Il TAR non ha accolto le argomentazioni del ricorrenti e ha ritenuto l'esistenza di una servitĂą pubblica per Dicatio ad patriam, anche se la stessa era stata esclusa dal giudice civile in una sentenza passata in giudicato emessa in una controversia tra privata.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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